Ravvedimento operoso con F24: codici, sanzioni ridotte e interessi 2026
Ravvedimento operoso 2026: sanzione 25% ridotta (1,25% entro 30 giorni), interessi legali all’1,6%, codici tributo 8944 e 1944 per i forfettari ed esempio di F24.
Redazione F24 EditabileAggiornato il 7 min di lettura
In breve
Se hai pagato in ritardo un’imposta puoi regolarizzare da solo con il ravvedimento operoso: versi con l’F24 l’imposta, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale (1,6% annuo nel 2026). Per le violazioni dal 1° settembre 2024 la sanzione per omesso versamento è del 25%, dimezzata al 12,5% se paghi entro 90 giorni; con il ravvedimento entro 30 giorni scende all’1,25% dell’imposta. Imposta, sanzione e interessi vanno su righe separate, ognuna con il suo codice tributo (per il forfettario 8944 e 1944).
In questa pagina
- Cos’è il ravvedimento operoso
- Quanto è la sanzione per omesso versamento nel 2026
- Le riduzioni del ravvedimento operoso
- Come si calcolano gli interessi nel 2026
- Quali codici tributo si usano
- Esempio: secondo acconto forfettario pagato con 20 giorni di ritardo
- Si può fare il ravvedimento solo di una parte?
- E i contributi INPS pagati in ritardo?
- Cosa cambia dal 2027
Cos’è il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997) permette di sistemare spontaneamente un versamento omesso o tardivo pagando una sanzione molto ridotta, prima che l’Agenzia delle Entrate te lo contesti. Si fa con un normale F24 e servono tre importi:
- l’imposta non versata (con il suo codice tributo originale);
- la sanzione ridotta (codice tributo della sanzione);
- gli interessi legali, calcolati giorno per giorno (codice tributo degli interessi).
Nel 2026 valgono le regole del D.Lgs. 471/1997 e del D.Lgs. 472/1997 come modificati dal D.Lgs. 87/2024. Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024; per quelle precedenti restano le vecchie percentuali (sanzione base del 30%).
Quanto è la sanzione per omesso versamento nel 2026
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 prevede:
- 25% dell’imposta non versata (prima era il 30%);
- 12,5% se paghi con un ritardo non superiore a 90 giorni (la sanzione è dimezzata);
- per ritardi fino a 15 giorni, un ulteriore taglio: un quindicesimo del 12,5% per ogni giorno, cioè circa lo 0,83% al giorno.
Questa è la sanzione “piena”. Con il ravvedimento la riduci ancora, in base a quando paghi.
Le riduzioni del ravvedimento operoso
L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2026, riduce la sanzione minima a una frazione che dipende dal momento del pagamento. Per un omesso versamento commesso dal 1° settembre 2024 si arriva a queste percentuali dell’imposta:
| Quando paghi | Sanzione di partenza | Riduzione | Sanzione da versare |
|---|---|---|---|
| Da 1 a 14 giorni di ritardo | 0,83% al giorno | 1/10 | circa 0,083% al giorno |
| Da 15 a 30 giorni | 12,5% | 1/10 | 1,25% |
| Da 31 a 90 giorni | 12,5% | 1/9 | 1,39% |
| Oltre 90 giorni, entro il termine della dichiarazione dell’anno della violazione | 25% | 1/8 | 3,125% |
| Dopo quel termine | 25% | 1/7 | 3,57% |
Le riduzioni a 1/6, 1/5 e 1/4 valgono solo nei casi legati a verifiche e schemi di atto dell’Agenzia, che riguardano raramente un forfettario con un acconto dimenticato. Il “ravvedimento sprint” è la prima riga: con 1 giorno di ritardo la sanzione è lo 0,08% dell’imposta, con 10 giorni lo 0,83%, con 14 giorni l’1,16% (sono gli stessi valori della tabella pubblicata dall’Agenzia).
Il ravvedimento è spontaneo. In generale, se ti arriva una comunicazione di irregolarità (il cosiddetto avviso bonario) per quel versamento, la sanzione segue le regole di quella procedura e non più le riduzioni del ravvedimento: muoviti prima, e nei casi dubbi verifica con il tuo commercialista.
Come si calcolano gli interessi nel 2026
Gli interessi sono quelli legali, calcolati giorno per giorno dal giorno dopo la scadenza al giorno del pagamento:
interessi = imposta × tasso legale × giorni di ritardo / 36.500
Il tasso legale è l’1,6% annuo dal 1° gennaio 2026 (D.M. MEF del 10 dicembre 2025, G.U. n. 289 del 13 dicembre 2025). Era il 2% nel 2025 e il 2,5% nel 2024. Se il ritardo attraversa più anni, ogni periodo si calcola con il tasso del suo anno. Il tasso del 2027 sarà fissato con un decreto di fine 2026: per un ravvedimento che arriva al 2027 controllalo prima di pagare.
Quali codici tributo si usano
Ogni imposta ha il suo codice per la sanzione e per gli interessi, tutti nella sezione Erario e con l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento originario:
| Imposta | Codice sanzione | Codice interessi |
|---|---|---|
| Imposta sostitutiva regime forfettario (1790, 1791, 1792) | 8944 | 1944 |
| IRPEF | 8901 | 1989 |
| IRES | 8918 | 1990 |
| IVA | 8904 | 1991 |
| IRAP | 8907 | 1993 |
Per il forfettario l’Agenzia descrive l’8944 come “sanzione per ravvedimento - imposta sostitutiva sul regime forfetario” e l’1944 come gli interessi per ravvedimento sulla stessa imposta. Il vecchio codice 8913 è soppresso: non usarlo. Sanzione e interessi si versano in unica soluzione, senza compilare il campo rateazione. L’imposta resta sul suo codice (per esempio 1791 per il secondo acconto): l’elenco completo è nei codici tributo del forfettario.
Esempio: secondo acconto forfettario pagato con 20 giorni di ritardo
Esempio · 1.000 € di secondo acconto 2026 pagati 20 giorni dopo
Sei in regime forfettario e dovevi versare 1.000,00 € di secondo acconto 2026 entro lunedì 30 novembre 2026 (codice 1791). Te ne accorgi e paghi il 20 dicembre 2026: 20 giorni di ritardo.
Sanzione: il ritardo supera i 15 giorni ma non i 90, quindi la sanzione piena è il 12,5%. Con il ravvedimento entro 30 giorni la riduci a 1/10: 1,25%. 1.000,00 × 1,25% = 12,50 €
Interessi: 1.000,00 × 1,6 × 20 / 36.500 = 0,8767, arrotondato a 0,88 €.
| Codice tributo | Anno di riferimento | Importo a debito |
|---|---|---|
| 1791 | 2026 | 1.000,00 |
| 8944 | 2026 | 12,50 |
| 1944 | 2026 | 0,88 |
| Totale | 1.013,38 |
Il 20 dicembre 2026 è domenica: se la banca esegue l’F24 lunedì 21, controlla la data sulla quietanza. Con 21 giorni gli interessi salgono a 0,92 € e la sanzione resta 12,50 €. Con 10 giorni di ritardo, invece, la sanzione sarebbe stata 1.000,00 × 0,083% × 10 = 8,33 € e gli interessi 0,44 €.
Puoi preparare questo F24 con l’editor gratuito: inserisci le tre righe nella sezione Erario e scarichi il PDF da ricopiare nell’home banking. Se nello stesso F24 vuoi compensare un credito, ricorda che va presentato con i servizi dell’Agenzia delle Entrate: lo spieghiamo in F24: cos’è e come si paga.
Si può fare il ravvedimento solo di una parte?
Sì. Puoi versare in ritardo anche solo una parte dell’imposta (art. 13-bis del D.Lgs. 472/1997): sanzione e interessi si calcolano su quanto versi e con la riduzione legata alla data di ciascun pagamento. Se invece paghi l’imposta e dimentichi sanzione o interessi, il ravvedimento non è completo: integra subito la parte mancante e verifica con il tuo commercialista come regolarizzarla.
E i contributi INPS pagati in ritardo?
I contributi non seguono il ravvedimento operoso fiscale. Per artigiani, commercianti e Gestione Separata l’INPS applica le sanzioni civili dell’art. 116 della L. 388/2000: in caso di ritardo, un tasso annuo pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con un tetto del 40% dei contributi. Se paghi spontaneamente e per intero entro 120 giorni, prima di qualsiasi contestazione, la maggiorazione di 5,5 punti non si applica. Il tasso cambia con le decisioni della BCE e nel 2026 è stato aggiornato più volte: controlla quello in vigore nelle circolari INPS o nel Cassetto previdenziale, oppure chiedi al tuo commercialista. Le causali e le scadenze sono nella guida ai contributi INPS del forfettario.
Cosa cambia dal 2027
Normattiva riporta l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 come abrogati dal Testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024), operativo dal 1° gennaio 2027 dopo il rinvio del D.L. 200/2025. Le percentuali dovrebbero restare le stesse, ma per un ravvedimento fatto nel 2027 verifica le regole con il tuo commercialista. Per non arrivarci, segna le prossime date nel calendario delle scadenze 2026 e calcola in anticipo gli importi degli acconti.
Domande frequenti
Quanto si paga di sanzione con il ravvedimento entro 30 giorni?
Per un omesso versamento commesso dal 1° settembre 2024 paghi l’1,25% dell’imposta se versi tra il 15° e il 30° giorno di ritardo, e circa lo 0,083% per ogni giorno se il ritardo è di 14 giorni o meno. A questo si aggiungono gli interessi legali.
Qual è il tasso di interesse legale per il ravvedimento nel 2026?
L’1,6% annuo dal 1° gennaio 2026, fissato con il decreto del MEF del 10 dicembre 2025. Per i giorni di ritardo caduti nel 2025 si usa il 2%.
Quali codici tributo usa il forfettario per il ravvedimento?
L’imposta resta sul suo codice (1790, 1791 o 1792), la sanzione va con il codice 8944 e gli interessi con il codice 1944, tutti nella sezione Erario con l’anno d’imposta del versamento originario.
Gli interessi si sommano all’imposta?
No, per imposte come IRPEF, IVA e imposta sostitutiva gli interessi vanno su una riga a parte con il loro codice tributo. Solo per le ritenute i sostituti d’imposta li sommano al tributo.
Posso fare il ravvedimento anche per i contributi INPS?
No, per i contributi INPS si applicano le sanzioni civili dell’art. 116 della L. 388/2000, ridotte se paghi spontaneamente e per intero entro 120 giorni. Verifica il tasso in vigore con l’INPS o con il tuo commercialista.
Fino a quando posso fare il ravvedimento?
Anche oltre l’anno, con una sanzione via via più alta (1/8 e poi 1/7 del 25%). In generale non puoi più farlo dopo una comunicazione o un atto dell’Agenzia su quella violazione: in quel caso verifica con il tuo commercialista. Prima paghi, meno paghi.
Fonti
- Normattiva – D.Lgs. 471/1997, art. 13 (testo vigente nel 2026)
- Normattiva – D.Lgs. 472/1997, art. 13 (testo vigente nel 2026)
- Normattiva – D.Lgs. 87/2024, art. 5 (decorrenza dal 1° settembre 2024)
- Agenzia delle Entrate – Ravvedimento, come regolarizzare
- Agenzia delle Entrate – Codice tributo 8944
- Agenzia delle Entrate – Codice tributo 1944
- FiscoOggi – Dal 2026 interessi legali più bassi
- Normattiva – L. 388/2000, art. 116 (sanzioni civili INPS)
Fonti consultate il 23 ottobre 2026. Le norme cambiano: controlla sempre la versione vigente.
Software, non consulenza fiscale. Non trasmettiamo né paghiamo F24 per conto tuo e non prepariamo dichiarazioni. Importi e scadenze calcolati sono stime basate sui dati che inserisci e sulle regole pubblicate da Agenzia delle Entrate e INPS: verifica sempre con il tuo commercialista prima di pagare. Termini.
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